21/12/07

LEGGE 194. TRENT’ANNI E LI DIMOSTRA TUTTI

Il dialogo è possibile ma alcune modifiche sono irrinunciabili

(070513) A conclusione del XXVII convegno nazionale dei Centri di aiuto alla vita (Roma 23-25 novembre 2007), gli oltre seicento partecipanti hanno fissato i punti che potrebbero costituire la base per aprire un dialogo sulla legge. Senza cambiare il giudizio integralmente negativo sulla 194, ma nonostante questo e nel prioritario interesse di offrire una maggior tutela del diritto alla vita a tutti gli italiani, nati o non nati, siamo disposti a lavorare insieme alle forze politiche ed alle istituzioni per individuare alcuni aspetti che rendano questa legge meno ingiusta».

Perché il dibattito sulla legge sia sincero e proficuo, vengono indicate alcune modifche alla normativa:

- Art. 1: La Repubblica non si limita a “tutelare la vita umana fin dal suo inizio”, ma “tutela il diritto alla vita fin dal concepimento”.

- Art. 4: Sono escluse le cause economico-sociali.

- Art. 5: La causa per cui l’aborto viene richiesto viene verbalizzata. Si dà atto a verbale anche delle offerte di alternative e del loro risultato. La funzione consultoriale è svolta esclusivamente in funzione dell’aiuto alla nascita. I consultori non hanno mai il compito di autorizzare l’aborto.

- Art. 6 e 7: Nell’aborto terapeutico la malattia della madre e l’anomalia del figlio è certificata sempre da un collegio di specialisti. Se l’aborto avviene per anomalia del figlio, è sempre effettuato il riscontro diagnostico sul feto. I dati sono riferiti alle Regioni e da queste al Ministro della Salute, che ne fa oggetto di valutazione e ne riferisce al Parlamento.

- Art. 9: L’obiezione di coscienza ha effetto immediato e riguarda anche gli addetti alle farmacie.

- Art. 16: La relazione ministeriale indica anche i dati relativi agli aborti evitati mediante l’intervento pubblico e riferisce anche sui risultati ottenuti dal volontariato.

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